Art. 7.
(Disposizioni finali).

      1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente:

      «Art. 7-bis. (Disposizioni finali). - 1. Sono nulle tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento di cui al presente decreto contenute nei contratti collettivi di lavoro, nei regolamenti aziendali, nei codici di comportamento e nei codici deontologici.
      2. Sono altresì nulle, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole contrattuali contrarie alle disposizioni del presente decreto».